Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 78
- Disposizioni di raccordo dei referendum regionali con altre consultazioni
1. Se nel corso dell’anno sono indetti referendum nazionali, elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato o elezioni amministrative, il Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Ministro dell’interno, può disporre che le consultazioni sui referendum regionali siano contestuali a quelle relative ai referendum nazionali o alle elezioni amministrative, fissando la data e modificando quella eventualmente già fissata, anche al di fuori dei periodi previsti dagli articoli 13 e 34, comma 3.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1 restano valide, per quanto possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai comuni per lo svolgimento dei referendum ed espressamente individuate con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. Quando i referendum regionali si effettuano contestualmente a referendum nazionali, a elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato, o a elezioni amministrative, si applicano le procedure e i termini previsti dalla legislazione statale e dal presente articolo.
4. Le operazioni di scrutinio concernenti i referendum regionali sono effettuate dopo che sono terminate le operazioni di scrutinio concernenti la consultazione nazionale.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.