Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 73
- Notizia della votazione agli elettori e uffici elettorali di sezione
1. Il termine entro il quale i sindaci provvedono a dare notizia agli elettori mediante pubblica affissione dei manifesti della consultazione referendaria è il medesimo delle elezioni regionali cui è abbinato.
2. Gli uffici elettorali di sezione costituiti per le elezioni regionali svolgono anche le operazioni inerenti il referendum consultivo.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.