Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 65
- Proclamazione dei risultati
1. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione, l’ufficio centrale circoscrizionale procede, in pubblica adunanza, all’accertamento del numero degli elettori che hanno votato e del risultato del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente assegnati, ed aver deciso sull’assegnazione o meno dei voti relativi.
2. L’atto di accertamento del risultato evidenzia in modo distinto l’esito della consultazione negli uffici di sezione elettorali ricompresi nel territorio individuato dalla proposta di legge regionale istitutiva del nuovo comune ovvero ricompresi nel territorio oggetto del distacco di una parte del territorio comunale da un comune con aggregazione ad altro comune, come individuato dalla relativa proposta di legge regionale.
3. Delle operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, uno viene inviato al Presidente della Giunta regionale e uno al Presidente del Consiglio regionale.
4. Il Presidente della Giunta regionale comunica ai sindaci dei comuni interessati l’esito del referendum.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.