Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 63
- Svolgimento della votazione e scrutinio
1. Per lo svolgimento del referendum di cui al presente titolo si osservano, in quanto applicabili e se non diversamente disposto in questo titolo, le norme di cui al titolo III, capo IV ad eccezione dell'articolo 34, commi 2 e 3 (14) e titolo IV, capo IV della presente legge.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.