Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 59
- Consultazione dei comuni
1. Entro trenta giorni dall’assegnazione della proposta di legge di cui all’articolo 58, comma 1, presentata ai sensi del regolamento interno del Consiglio regionale, la commissione consiliare competente, previa consultazione del comune o dei comuni interessati, predispone per il Consiglio regionale la proposta di deliberazione di svolgimento del referendum, ovvero esprime il parere referente contrario sulla proposta di legge. (20)
1. bis Nel caso in cui la proposta di legge sia di iniziativa consiliare, la commissione richiede il parere sulla stessa agli organi comunali competenti, che lo esprimono entro trenta giorni dalla richiesta. A tal fine il termine di cui al comma 1, è prorogato del tempo strettamente necessario all’acquisizione dell’ultimo dei pareri. Decorso inutilmente il termine per l’espressione dei pareri, la commissione procede ugualmente agli adempimenti di cui al comma 1. (21)
2. La consultazione è rivolta:
a) in caso di fusione di comuni, ai comuni oggetto della fusione;
b) in caso di incorporazione di un comune in un altro già esistente, ai due comuni;
c) in caso di modifica delle circoscrizioni, ai comuni interessati dalla modifica anche a seguito di istituzione di nuovi comuni; (22)
d) in caso di modifica della denominazione, al comune interessato.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
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