Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 5
- Iniziativa
1. Al fine di esercitare l’iniziativa referendaria, almeno tre elettori della Regione, che assumono la qualità di promotori della proposta di referendum, depositano presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, entro tre mesi dalla data di pubblicazione sul b.u.r.t. della deliberazione statutaria di cui all’articolo 2, comma 2, il testo del quesito referendario, formulato ai sensi dell’articolo 6, sui fogli conformi al modello pubblicato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, recanti in calce le firme, autenticate a norma dell’articolo 12.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.