Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 43
- Dichiarazione di avvenuta abrogazione
1. Qualora il risultato del referendum sia favorevole alla abrogazione, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara l’avvenuta abrogazione della legge o del regolamento.
2. Il decreto è pubblicato, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale di cui all’articolo 41, comma 6, sul b.u.r.t. e l’abrogazione ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione.
3. Il Presidente della Giunta regionale, nel decreto di cui al comma 1, può ritardare, indicandone espressamente i motivi, l’entrata in vigore della abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 2.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.