Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 23
- Trasmissione del verbale
1. Il responsabile del procedimento trasmette il verbale di cui all’articolo 22, entro due giorni dalla sua redazione, al Collegio di garanzia e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.