Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 22
- Verbale di deposito
1. Il responsabile del procedimento, individuato dall’Ufficio di presidenza, redige e rilascia in copia ai promotori il verbale che attesta l’avvenuto deposito di cui all’articolo 21, comma 1, indicando il giorno e l’ora. Il verbale, sottoscritto dai promotori e dal responsabile del procedimento, riporta le dichiarazioni che i promotori sono tenuti a rendere sotto la loro responsabilità:
a) sul numero delle firme apposte in calce al quesito referendario ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera a);
b) sulla regolarità delle autenticazioni delle firme;
c) sull’assenza di firme doppie tra le firme di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a);
d) sull’indicazione dei due delegati di cui al comma 2.
2. I promotori indicano, nel verbale di cui al comma 1, i nomi, cognomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di due delegati, scelti fra i promotori stessi, ai quali è attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum.
3. I due delegati:
a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento referendario;
b) intervengono, personalmente o mediante loro rappresentanti designati per iscritto di volta in volta, nelle fasi del procedimento;
c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela del referendum.
4. Tutte le comunicazioni ai delegati di cui al comma 2 sono effettuate mediante posta elettronica certificata o, in mancanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.