Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 21
- Presentazione del quesito referendario
1. Al fine di esercitare l’iniziativa referendaria, almeno tre elettori della Regione, che assumono la qualità di promotori della proposta di referendum, depositano presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale:
a) il testo del quesito referendario, formulato ai sensi dell’articolo 25, su fogli recanti in calce le firme, autenticate a norma dell’articolo 32, di non meno di duemila e non più di quattromila elettori della Regione; le firme dei sottoscrittori sono raggruppate per comune di iscrizione nelle liste elettorali;
b) la relazione illustrativa della proposta di referendum abrogativo, con gli estremi di legge o regolamento di cui si chiede la abrogazione. In caso di abrogazione parziale sono indicate e integralmente trascritte le parti del testo della legge o regolamento delle quali si chiede la abrogazione. La relazione contiene la sintesi dell’oggetto del referendum, evidenziando la chiarezza, l’univocità, l’omogeneità e la coerenza delle disposizioni oggetto del referendum.
2. Le richieste di referendum sono depositate in un giorno feriale compreso tra il quindici settembre e il quindici ottobre di ogni anno.
3. I referendum le cui richieste sono presentate fuori dai termini di cui al comma 2 si svolgono nella prima data utile nel rispetto dei tempi previsti dalla presente legge.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.