Menù di navigazione

Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007

Art. 20
- Limiti di ammissibilità
1. Non sono sottoposti a referendum abrogativo:
a) lo Statuto della Regione Toscana;
b) i regolamenti interni degli organi regionali;
c) le leggi di bilancio e tributarie e i relativi regolamenti attuativi;
d) le leggi di ratifica, attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali conclusi dallo Stato e dalla Regione Toscana e delle intese con altre regioni e i relativi regolamenti attuativi;
e) le leggi e i regolamenti la cui abrogazione comporterebbe l’inadempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea;
f) le leggi e i regolamenti che disciplinano la formazione e il funzionamento degli organi previsti dallo Statuto e degli istituti di cui agli articoli 74, 75 e 76 dello Statuto, qualora le disposizioni risultanti dall’esito favorevole all’abrogazione non garantiscano il funzionamento o l’operatività degli organi e istituti stessi.
2. L’abrogazione parziale può avere esclusivamente per oggetto parti definite, purché di senso compiuto.
3. L’iniziativa referendaria non può essere esercitata nei sei mesi antecedenti la scadenza del Consiglio regionale; per iniziativa si intende la presentazione del quesito referendario ai sensi dell’articolo 21.
4. Un quesito che sia stato dichiarato inammissibile non può essere oggetto di iniziativa referendaria prima che sia trascorso un anno dalla dichiarazione di inammissibilità.
5. Un quesito che sia stato sottoposto a referendum con esito negativo, anche per mancato raggiungimento del quorum di cui all’articolo 75, comma 4, dello Statuto, non può formare oggetto di iniziativa referendaria nel corso della medesima legislatura o comunque non prima di tre anni dalla data della votazione.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.