Menù di navigazione

Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62

Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.

Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007

Art. 18
- Esito del referendum, pubblicazione del risultato e promulgazione dello Statuto o della legge statutaria
1. Se le risposte "No"costituiscono la maggioranza dei voti validi o sono di numero uguale ai voti validi contenenti la risposta "Si", la deliberazione statutaria risulta non approvata dal referendum. Il Presidente della Giunta regionale cura la pubblicazione del risultato sul b.u.r.t. La deliberazione statutaria non approvata dal referendum decade.
2. Se le risposte "Si" costituiscono la maggioranza dei voti validi, entro dieci giorni dalla comunicazione di tale esito il Presidente della Giunta regionale promulga la deliberazione statutaria con le formule di cui all’articolo 3, comma 1.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 20.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 11.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 13.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola inserita con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 4 febbraio 2013, n. 3 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 7.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.