Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 18
- Esito del referendum, pubblicazione del risultato e promulgazione dello Statuto o della legge statutaria
1. Se le risposte "No"costituiscono la maggioranza dei voti validi o sono di numero uguale ai voti validi contenenti la risposta "Si", la deliberazione statutaria risulta non approvata dal referendum. Il Presidente della Giunta regionale cura la pubblicazione del risultato sul b.u.r.t. La deliberazione statutaria non approvata dal referendum decade.
2. Se le risposte "Si" costituiscono la maggioranza dei voti validi, entro dieci giorni dalla comunicazione di tale esito il Presidente della Giunta regionale promulga la deliberazione statutaria con le formule di cui all’articolo 3, comma 1.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.