Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 13
- Indizione del referendum
1. Il Presidente della Giunta regionale indice il referendum con proprio decreto entro quindici giorni (29) dal ricevimento del verbale di cui all’articolo 9, comma 8. (1) Il decreto è pubblicato sul b.u.r.t.
2. La data del referendum è fissata dal decreto di indizione in due giornate, domenica e lunedì, comprese tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto stesso. (15)
3. Il decreto del Presidente della Giunta regionale indica altresì l’orario delle operazioni di voto e riporta il quesito da sottoporre agli elettori.
4. Se prima dell'indizione del referendum è intervenuta la pubblicazione sul b.u.r.t. del testo di un'altra deliberazione statutaria, il Presidente della Giunta regionale può ritardare la indizione del referendum fino a sei mesi oltre il termine previsto dal comma 2, in modo che il referendum già richiesto e il referendum che sia eventualmente richiesto sulla ulteriore deliberazione possano svolgersi contemporaneamente.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.