Menù di navigazione

Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45

Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola.

Bollettino Ufficiale n. 25, parte prima, del 6 agosto 2007

CAPO V
- Disposizioni transitorie e finali
Art. 13
1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale) è sostituito dal seguente:
3. Costituisce titolo di priorità per la formazione dell’elenco di cui al comma 2, la qualifica di imprenditore agricolo professionale, ai sensi della normativa regionale.
”.
Art. 14
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 18 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), è sostituita dalla seguente:
b) imprenditori agricoli professionali iscritti nell’anagrafe regionale delle aziende agricole;
”.
Art. 15
1. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 69 (Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura), è soppresso.
2. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 69/1995 è sostituito dal seguente:
3. Ai fini dell’iscrizione all’anagrafe regionale delle aziende agricole come imprenditore agricolo professionale il tempo di lavoro attribuito al produttore apistico è stabilito dal regolamento di cui all’articolo 7 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e
imprenditrice agricoli e di impresa agricola).
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 69/1995 è soppresso.
Art. 16
1. L’articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), è sostituito dal seguente:
Art. 3 - Anagrafe regionale delle aziende agricole
1. Per gli stessi fini di cui al comma 1 dell’articolo 1 è istituita, presso l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), l’anagrafe regionale delle aziende agricole, quale nucleo del SIART e strumento di organizzazione e snellimento dell’azione regionale.
2. Con regolamento adottato dalla Giunta regionale è disciplinata l’organizzazione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole e sono individuati i dati che vi sono inseriti. In particolare l’anagrafe contiene:
a) le generalità del titolare o legale rappresentante dell’azienda;
b) le qualifiche dei soggetti che a vario titolo operano nell’azienda; la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) è registrata in una specifica sezione;
c) il titolo giuridico di disponibilità dei beni immobili;
d) la consistenza fisica dei beni immobili disponibili;
e) le attività agricole praticate, sia principali che connesse;
f) le richieste e le concessioni di finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.
3. L’anagrafe regionale delle aziende agricole contiene una rubrica informativa, consultabile da chiunque, nella quale sono inserite le informazioni relative alle procedure di finanziamento e quelle utili alla rapida individuazione delle procedure amministrative rispondenti alle esigenze dell’azienda.
4. L’accesso all’anagrafe regionale delle aziende agricole è consentito:
a) alle pubbliche amministrazioni;
b) ai centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), di cui alla legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell’attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca), limitatamente alle posizioni da essi trattate;
c) all’imprenditore agricolo, o suo mandatario, limitatamente alla propria posizione.
5. L’ARTEA stipula protocolli d’intesa con le amministrazioni pubbliche che detengono dati e notizie relative agli imprenditori e alle aziende agricole, ai fini dell’inserimento delle stesse nell’anagrafe regionale delle aziende agricole e della reciproca comunicazione delle informazioni detenute.
”.
Art. 17
1. La lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca), è soppressa.
Art. 18
- Abrogazioni
1. La legge regionale 12 gennaio 1994, n. 6 (Istituzione degli Albi provinciali degli imprenditori agricolo/ professionali), è abrogata.
Art. 19
- Norme transitorie
1. Le dichiarazioni di possesso di requisiti, eventualmente rese dagli imprenditori agricoli non oltre sei mesi prima dell’entrata in vigore della presente legge, nell’ambito della documentazione necessaria per l’accesso ai benefici in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale, restano valide anche ai fini del conseguimento della qualifica di IAP, a condizione che rispondano pienamente ai requisiti soggettivi e oggettivi definiti dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 7.
2. Entro il 31 dicembre 2008 le persone fisiche che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritte all'albo provinciale di cui alla l.r. 6/1994, nella seconda sezione e relativa sottosezione, e la cui azienda è iscritta all'anagrafe regionale delle aziende agricole, possono richiedere all'ARTEA il riconoscimento della qualifica di IAP, unicamente facendo valere la predetta iscrizione.(7)

Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62, art. 16.

3. L’ARTEA iscrive d’ufficio nell’anagrafe regionale delle aziende agricole i soggetti che, anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, risultano in possesso di un’attestazione o certificazione rilasciata dalla provincia, con cui è stata riconosciuta la qualifica di IAP ai sensi del Sito esternod.lgs. 99/2004 .
4. Per l’apprezzamento del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), fino all’adozione dei parametri ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), continuano ad applicarsi gli strumenti utilizzati in vigenza della l.r. 6/1994 .
Art. 20
- Norma finale
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si osserva quanto disposto dagli articoli 1 e 2 Sito esternodel d.lgs. 99/2004 e 5 bis Sito esternodel d.lgs. 228/2001 .
1 bis. Le aziende degli enti pubblici che esercitano in via esclusiva attività definite agricole dall’articolo 2135 del codice civile e dalle leggi statali speciali, sono equiparate allo IAP ai seguenti fini:
a) attribuzione di provvidenze con gli strumenti di programmazione regionale che dispongono interventi finanziari in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale;
b) applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, capo III della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), concernenti le costruzioni sul territorio rurale.(8)

Comma aggiunto con l.r. 21 novembre 2008, n. 62, art. 17.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r.3 agosto 2001, n. 34 art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r.21 marzo 2000, n. 39 art. 18.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo del comma è riportato in modifica alla l.r.18 aprile 1995, n. 69 art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 8 marzo 2000, n. 23 art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 23 gennaio 1989, n. 10 art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 16.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 17.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 65.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 65.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto con l.r.23 luglio 2009, n. 40 , art. 65.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 36.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 65.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 66.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r.23 febbraio 2016, n. 14 , art. 67.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 68.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 69.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.