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Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38

Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 18 luglio 2007

Sezione I
– Forme e modalità di gestione comune delle procedure e dei contratti
Art. 42
Appalti di interesse generale
1. Per gli appalti di forniture e servizi di interesse generale per le amministrazioni pubbliche, la Regione può assumere le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell’Sito esternoarticolo 33 del d.lgs.163/2006 e dell’Sito esternoarticolo 1, comma 455, della l. 296/2006 a favore delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori definiti dall’articolo 3 dello stesso Sito esternod.lgs. 163/2006 , aventi sede nel territorio regionale.(52)

Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 106.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il bando e la documentazione di gara indicano il ricorso a tale forma di gestione della procedura e del contratto, l’importo massimo, la durata del contratto, nonché le modalità di adesione degli enti interessati al contratto stipulato dalla Regione.
3. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 66, comma 1, lettera d) individua le ipotesi nelle quali l’applicazione della presente disposizione deve essere preceduta da apposita convenzione tra la Regione e le amministrazioni interessate.
Art. 42 bis
1. La Regione Toscana, quale centrale di committenza ai sensi del combinato disposto dell'Sito esternoarticolo 33 del d.lgs. 163/2006 , dell'articolo 1, commi 455, 456 e 457, Sito esternodella l. 296/2006 e dell’Sito esternoarticolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 23 giugno 2014, n. 89 , è il soggetto aggregatore regionale e stipula le convenzioni di cui all’Sito esternoarticolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2000”).
2. La Regione, per le procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico, può avvalersi della centrale di committenza CET - Società consortile energia toscana s.c.a.r.l. con le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.
3. In relazione alle procedure di gara svolte dal soggetto aggregatore regionale, sono obbligati a ricorrere al soggetto aggregatore regionale tutte le strutture della Giunta regionale, gli enti e agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 51 dello Statuto e le aziende ed enti del servizio sanitario regionale.
4. In relazione alle procedure di gara di cui al comma 1, hanno facoltà di ricorrere al soggetto aggregatore regionale gli enti locali del territorio e le ulteriori stazioni appaltanti del territorio regionale.
Art. 43
Esercizio associato delle funzioni da parte di enti locali
1. La Regione, anche al fine di assicurare una maggiore qualificazione della committenza pubblica, favorisce ed incentiva l’esercizio associato da parte degli enti locali delle funzioni amministrative e dei servizi in materia contrattuale, con particolare riferimento alle attività di:
a) consulenza in materia contrattuale, sportelli di informazione, profilo del committente;
b) programmazione dell’attività contrattuale;
c) responsabile unico del procedimento e supporto al RUP;
d) progettazione;
e) espletamento delle procedure concorsuali;
f) stipulazione dei contratti;
g) direzione dei lavori, tutor di cantiere;
h) gestione dei contratti, controllo e vigilanza sull’esecuzione.
2. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1 avviene mediante unione di comuni o consorzio, oppure sulla base di apposita convenzione che preveda la costituzione di uffici comuni, oppure la delega di funzioni degli enti partecipanti a favore di uno di essi, secondo il vigente ordinamento degli enti locali.
3. Gli atti associativi possono individuare l’ente responsabile della gestione associata cui sono affidate le funzioni di stazione appaltante.
4. Nei casi in cui l’esercizio associato ha ad oggetto le funzioni di RUP, il relativo incarico è svolto da uno dei dipendenti assegnati all’unione di comuni, al consorzio o all’ufficio comune, oppure da un dipendente dell’ente delegato.
5. La Regione incentiva l'esercizio associato delle funzioni di cui al comma 1, nell’ambito delle apposite linee di finanziamento di cui alla legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni) e relativi provvedimenti di attuazione. La Regione tiene conto inoltre dell’esercizio associato delle funzioni nella definizione di criteri di priorità o di premialità nelle altre procedure di finanziamento o di contributo.
Art. 44
Avvalimento degli uffici di altre amministrazioni ed enti
1. Le amministrazioni pubbliche, per l'esercizio delle funzioni amministrative e per lo svolgimento delle attività in materia contrattuale, possono avvalersi degli uffici di altre amministrazioni ed enti in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale.
2. Il rapporto di avvalimento è disciplinato da apposita convenzione e può riguardare le attività ed i servizi di cui all’articolo 43, comma 1. Nella convenzione sono definite, in particolare, l’entità della controprestazione dovuta all’ente avvalso, le relative responsabilità e le modalità di erogazione degli incentivi dovuti al personale dell’ufficio avvalso per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 92 del d.lgs. 163/2006 .
Art. 45
Convenzione per la gestione comune delle procedure di gara
1. Fermo restando quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 33 del d.lgs. 163/2006 , al fine di realizzare una semplificazione procedurale ed una razionalizzazione della spesa per l’effettuazione di lavori e per l’appalto di forniture e servizi di interesse comune, le amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare apposite convenzioni per l’effettuazione di un’unica procedura di gara, individuando a tale fine l’ente titolare della procedura stessa.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il bando e la documentazione di gara indicano il ricorso a tale forma di gestione della procedura, gli enti interessati, nonché la quota dell’importo posto a base di gara di rispettiva competenza.
Art. 45 bis
Ricorso agli ESTAV quali centrali di committenza (34)

Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65, art. 124.

1. La Regione può richiedere agli enti per i servizi tecnico amministrativi di area vasta (ESTAV) di cui alla legge regionale 25 febbraio 2005 n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), lo svolgimento, quale centrale di committenza ai sensi dell'Sito esternoarticolo 33 del d. lgs. 163/2006 , di procedure di gara per l'affidamento di forniture e servizi di proprio interesse.
2. La Regione ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono acquisire forniture e servizi aderendo ai contratti stipulati dagli ESTAV, quale centrale di committenza ai sensi dell'Sito esternoarticolo 33 del d.lgs 163/2006 .

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 1.

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Periodo prima aggiunto con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 1. Poi parole soppresse con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 3.

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Parole soppresse con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Lettera abrogata con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 6.

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Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 8.

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Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 9.

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Rubrica così sostituita con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 10.

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Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 10.

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Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 11.

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Periodo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 11.

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Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 13.

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Periodo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 15.

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Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 16.

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Periodo aggiunto con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 17.

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Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 18.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 20.

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Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 21.

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Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 22.

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Comma prima inserito con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 22. Poi comma così sostituito con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 7.

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Periodo aggiunto con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 23.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 25.

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Numero abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 26.

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Parola soppressa con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 124.

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Articolo inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 4.

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Parole inserite con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 7.

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Parole aggiunte con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 8.

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Note soppresse.

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Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 106.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 107.

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Articolo prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 55, ed ora abrogato con l.r. 6 agosto 2018, n. 46 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 85 , art. 1.

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Articolo prima inserito con l.r. 6 agosto 2018, n. 46 , art. 1 , e poi modificato con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 2 . In seguito la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della l.r. 46/2018 , articolo che qui inseriva l'articolo 35 ter, e dell’articolo 2 della l.r. 3/2019 , che ha parzialmente modificato l’articolo 35 ter.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 agosto 2018, n. 46 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 6 agosto 2018, n. 46 , art. 4.

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Articolo abrogato così sostituito con l.r. 31 ottobre 2018, n. 58 , art. 22.

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Periodo così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 2 ; poi l'articolo è dichiarato costituzionalmente illegittimo con la Sito esternosentenza 39/2020 della Corte costituzionale. Vedi anche la nota 58.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 2 ; poi l'articolo è dichiarato costituzionalmente illegittimo con la Sito esternosentenza 39/2020 della Corte costituzionale. Vedi anche la nota 58.

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 18 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 18 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 18 , art. 13.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 18 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r 29 dicembre 2022, n. 45, art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.