Sezione I
– Forme e modalità di gestione comune delle procedure e dei contratti
Art. 42
Appalti di interesse generale
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il bando e la documentazione di gara indicano il ricorso a tale forma di gestione della procedura e del contratto, l’importo massimo, la durata del contratto, nonché le modalità di adesione degli enti interessati al contratto stipulato dalla Regione.
3. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 66, comma 1, lettera d) individua le ipotesi nelle quali l’applicazione della presente disposizione deve essere preceduta da apposita convenzione tra la Regione e le amministrazioni interessate.
Art. 42 bis
1. La Regione Toscana, quale centrale di committenza ai sensi del combinato disposto dell'articolo 33 del d.lgs. 163/2006 , dell'articolo 1, commi 455, 456 e 457, della l. 296/2006 e dell’articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 , è il soggetto aggregatore regionale e stipula le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2000”). 2. La Regione, per le procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico, può avvalersi della centrale di committenza CET - Società consortile energia toscana s.c.a.r.l. con le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.
3. In relazione alle procedure di gara svolte dal soggetto aggregatore regionale, sono obbligati a ricorrere al soggetto aggregatore regionale tutte le strutture della Giunta regionale, gli enti e agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 51 dello Statuto e le aziende ed enti del servizio sanitario regionale.
4. In relazione alle procedure di gara di cui al comma 1, hanno facoltà di ricorrere al soggetto aggregatore regionale gli enti locali del territorio e le ulteriori stazioni appaltanti del territorio regionale.
Art. 43
Esercizio associato delle funzioni da parte di enti locali
1. La Regione, anche al fine di assicurare una maggiore qualificazione della committenza pubblica, favorisce ed incentiva l’esercizio associato da parte degli enti locali delle funzioni amministrative e dei servizi in materia contrattuale, con particolare riferimento alle attività di:
a) consulenza in materia contrattuale, sportelli di informazione, profilo del committente;
b) programmazione dell’attività contrattuale;
c) responsabile unico del procedimento e supporto al RUP;
e) espletamento delle procedure concorsuali;
f) stipulazione dei contratti;
g) direzione dei lavori, tutor di cantiere;
h) gestione dei contratti, controllo e vigilanza sull’esecuzione.
2. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1 avviene mediante unione di comuni o consorzio, oppure sulla base di apposita convenzione che preveda la costituzione di uffici comuni, oppure la delega di funzioni degli enti partecipanti a favore di uno di essi, secondo il vigente ordinamento degli enti locali.
3. Gli atti associativi possono individuare l’ente responsabile della gestione associata cui sono affidate le funzioni di stazione appaltante.
4. Nei casi in cui l’esercizio associato ha ad oggetto le funzioni di RUP, il relativo incarico è svolto da uno dei dipendenti assegnati all’unione di comuni, al consorzio o all’ufficio comune, oppure da un dipendente dell’ente delegato.
5. La Regione incentiva l'esercizio associato delle funzioni di cui al comma 1, nell’ambito delle apposite linee di finanziamento di cui alla
legge regionale 16 agosto 2001, n. 40 (Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni) e relativi provvedimenti di attuazione. La Regione tiene conto inoltre dell’esercizio associato delle funzioni nella definizione di criteri di priorità o di premialità nelle altre procedure di finanziamento o di contributo.
Art. 44
Avvalimento degli uffici di altre amministrazioni ed enti
1. Le amministrazioni pubbliche, per l'esercizio delle funzioni amministrative e per lo svolgimento delle attività in materia contrattuale, possono avvalersi degli uffici di altre amministrazioni ed enti in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale.
2. Il rapporto di avvalimento è disciplinato da apposita convenzione e può riguardare le attività ed i servizi di cui all’articolo 43, comma 1. Nella convenzione sono definite, in particolare, l’entità della controprestazione dovuta all’ente avvalso, le relative responsabilità e le modalità di erogazione degli incentivi dovuti al personale dell’ufficio avvalso per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse, ai sensi dell’
articolo 92 del d.lgs. 163/2006 .
Art. 45
Convenzione per la gestione comune delle procedure di gara
1. Fermo restando quanto previsto dall’
articolo 33 del d.lgs. 163/2006 , al fine di realizzare una semplificazione procedurale ed una razionalizzazione della spesa per l’effettuazione di lavori e per l’appalto di forniture e servizi di interesse comune, le amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare apposite convenzioni per l’effettuazione di un’unica procedura di gara, individuando a tale fine l’ente titolare della procedura stessa.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il bando e la documentazione di gara indicano il ricorso a tale forma di gestione della procedura, gli enti interessati, nonché la quota dell’importo posto a base di gara di rispettiva competenza.
Art. 45 bis
1. La Regione può richiedere agli enti per i servizi tecnico amministrativi di area vasta (ESTAV) di cui alla legge regionale 25 febbraio 2005 n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), lo svolgimento, quale centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del d. lgs. 163/2006 , di procedure di gara per l'affidamento di forniture e servizi di proprio interesse. 2. La Regione ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), possono acquisire forniture e servizi aderendo ai contratti stipulati dagli ESTAV, quale centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs 163/2006 .