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Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38

Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima, del 18 luglio 2007

Art. 42 bis
1. La Regione Toscana, quale centrale di committenza ai sensi del combinato disposto dell'Sito esternoarticolo 33 del d.lgs. 163/2006 , dell'articolo 1, commi 455, 456 e 457, Sito esternodella l. 296/2006 e dell’Sito esternoarticolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 23 giugno 2014, n. 89 , è il soggetto aggregatore regionale e stipula le convenzioni di cui all’Sito esternoarticolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge finanziaria 2000”).
2. La Regione, per le procedure di gara relative alle forniture di energia elettrica, gas naturale e combustibili per riscaldamento e per gli interventi di efficientamento energetico, può avvalersi della centrale di committenza CET - Società consortile energia toscana s.c.a.r.l. con le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.
3. In relazione alle procedure di gara svolte dal soggetto aggregatore regionale, sono obbligati a ricorrere al soggetto aggregatore regionale tutte le strutture della Giunta regionale, gli enti e agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 51 dello Statuto e le aziende ed enti del servizio sanitario regionale.
4. In relazione alle procedure di gara di cui al comma 1, hanno facoltà di ricorrere al soggetto aggregatore regionale gli enti locali del territorio e le ulteriori stazioni appaltanti del territorio regionale.

Note del Redattore:

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Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 24 febbraio 2005, n. 40 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 1.

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Periodo prima aggiunto con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 1. Poi parole soppresse con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 3.

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Parole soppresse con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 4.

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Nota soppressa.

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Lettera abrogata con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 6.

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Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 7.

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Comma aggiunto con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 8.

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Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 9.

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Rubrica così sostituita con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 10.

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Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 10.

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Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 11.

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Periodo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 11.

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Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 13.

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Periodo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 14.

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Comma abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 15.

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Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 16.

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Periodo aggiunto con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 17.

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Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 18.

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Nota soppressa.

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Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 20.

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Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 21.

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Articolo abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 22.

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Comma prima inserito con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 22. Poi comma così sostituito con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 7.

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Periodo aggiunto con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 23.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 25.

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Numero abrogato con l.r. 29 febbraio 2008, n. 13 , art. 26.

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Parola soppressa con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 , art. 124.

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Articolo inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 4.

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Parole inserite con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 5.

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Parole inserite con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Comma aggiunto con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 7.

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Parole aggiunte con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 7.

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Parole soppresse con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 19 luglio 2012, n. 37 , art. 8.

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Note soppresse.

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Parole aggiunte con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 106.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 107.

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Articolo prima sostituito con l.r. 30 dicembre 2014, n. 90 , art. 55, ed ora abrogato con l.r. 6 agosto 2018, n. 46 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 27 marzo 2015, n. 37 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 29 dicembre 2015, n. 85 , art. 1.

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Articolo prima inserito con l.r. 6 agosto 2018, n. 46 , art. 1 , e poi modificato con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 2 . In seguito la Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 39 del 28 gennaio 2020 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della l.r. 46/2018 , articolo che qui inseriva l'articolo 35 ter, e dell’articolo 2 della l.r. 3/2019 , che ha parzialmente modificato l’articolo 35 ter.

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Articolo così sostituito con l.r. 6 agosto 2018, n. 46 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 6 agosto 2018, n. 46 , art. 4.

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Articolo abrogato così sostituito con l.r. 31 ottobre 2018, n. 58 , art. 22.

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Periodo così sostituito con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 2 ; poi l'articolo è dichiarato costituzionalmente illegittimo con la Sito esternosentenza 39/2020 della Corte costituzionale. Vedi anche la nota 58.

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 2 ; poi l'articolo è dichiarato costituzionalmente illegittimo con la Sito esternosentenza 39/2020 della Corte costituzionale. Vedi anche la nota 58.

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 18 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 18 , art. 12.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 18 , art. 13.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 18 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r 29 dicembre 2022, n. 45, art. 7.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.