Art. 23
Disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri
1. I l direttore dei lavori, anche per il tramite del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:
a) i nominativi delle ditte e dell’organico impegnato nel cantiere;
b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale, di cui all’articolo 16;
c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
d) copia del piano di sicurezza e coordinamento, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezzadi cui al
d.lgs. 494/1996 e delle relative integrazioni e adeguamenti;
e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui al
d.lgs. 494/1996 .
2. Per i lavori di importo superiore ad euro 1.500.000,00 le stazioni appaltanti procedono, prima dell’inizio dei lavori, all’effettuazione di appositi incontri con i competenti organi di vigilanza, finalizzati all’illustrazione delle caratteristiche dell’opera e del sistema di gestione della sicurezza attivato, anche con il coinvolgimento dei RLS; analoghi incontri possono essere svolti durante il corso dei lavori al fine di verificare il permanere delle condizioni di sicurezza e di tutela dei lavoratori nei cantieri. Le aziende unità sanitarie locali (USL) assicurano la partecipazione di proprio personale agli incontri; la partecipazione avviene a titolo oneroso, secondo gli importi determinati dal tariffario regionale per le prestazioni erogate dai dipartimenti di prevenzione delle aziende USL. I relativi oneri rientrano tra le somme a disposizione del quadro economico di realizzazione del progetto e sono sostenuti direttamente dalla stazione appaltante.
3. Le imprese affidatarie sono tenute ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nei cantieri, nonché a produrre o detenere presso il cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi, secondo modalità individuate dal regolamento di cui all’articolo 66, comma 1, lettera b).
4. L’appaltatore è tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell’appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse anche in occasione degli incontri di cui al comma 2.
5. L’appaltatore assicura che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere.
6. Gli interventi formativi prevedono un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo.