Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38
Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro.
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima,
del 18 luglio 2007
Art. 22
1. Per i contratti di lavori di importo a base di gara superiore a euro 5.000.000,00, compresi i costi della sicurezza, le stazioni appaltanti individuano il tutor di cantiere per la fase esecutiva con le modalità di cui al d.lgs. 50/2016 . 2. Il tutor di cantiere svolge i seguenti compiti:
a) supporta il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori nella funzione di verifica del rispetto e applicazione puntuale della normativa in materia di sicurezza del lavoro;
b) supporta il direttore dei lavori nella funzione di verifica periodica del possesso e della regolarità, da parte dell’esecutore e del subappaltatore, della documentazione prevista dalla normativa in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
c) supporta la stazione appaltante nella collaborazione con gli organi statali competenti in materia di lavoro e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
d) collabora con il direttore dei lavori e con il coordinatore della sicurezza per l’esecuzione dei lavori alla raccolta e alla conservazione delle informazioni di cui all’articolo 23, comma 1.
3. Per i compiti di cui al comma 2, lettera a), il tutor:
a) rileva gli eventuali fabbisogni formativi in materia di sicurezza e qualora, anche su segnalazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ravvisi carenze formative o di addestramento, in accordo al coordinatore della sicurezza per l’esecuzione, propone iniziative formative monitorandone gli esiti;
b) partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai fini dell’espletamento delle azioni di cui all’articolo 92, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); c) partecipa agli incontri previsti dall’articolo 23, comma 2.
4. La stima del corrispettivo da porre a base di gara per l’individuazione del tutor di cantiere è effettuata sulla base del decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ) con riferimento alla figura dell’ispettore di cantiere e i relativi oneri rientrano tra le somme a disposizione del quadro economico di realizzazione del progetto e sono sostenuti direttamente dalla stazione appaltante. 5. Il tutor non può svolgere attività formativa nei cantieri presso cui opera.
6. Gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del d.lgs. 81/2008 , senza oneri per la finanza pubblica, possono supportare sia le stazioni appaltanti nelle procedure di individuazione dei professionisti idonei allo svolgimento dell’incarico di cui al comma 1, sia il tutor di cantiere nello svolgimento della propria attività. 7. Il regolamento di attuazione di cui all’articolo 66, comma 1, lettera b), specifica i requisiti professionali e le prerogative del tutor di cantiere.