Art. 12
1. La Regione provvede, avvalendosi dell’Osservatorio, alla elaborazione di un prezzario di riferimento per le stazioni appaltanti ed a supporto degli operatori e della qualificazione dell’intero sistema.
2. Il prezzario regionale relativo ai contratti di lavori pubblici è articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali delle province o ad altri ambiti territoriali omogenei, compreso l’ambito regionale. Analoga articolazione può essere adottata anche per il prezzario regionale relativo a contratti di servizi e forniture.
3. Il prezzario di cui al comma 1, elaborato nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici), costituisce la base di riferimento per la elaborazione dei capitolati e per la definizione degli importi posti a base di appalto, nonché per le valutazioni relative all’anomalia delle offerte. Qualora le stazioni appaltanti intendano discostarsene ne forniscono motivazione. 4. Il prezzario evidenzia i costi unitari utili al calcolo dell’incidenza del costo della manodopera, risultante dalle tabelle di cui all’articolo 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016 e, in mancanza, dai CCNL di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, ed è comprensivo degli oneri assicurativi e previdenziali ed ogni altro onere connesso. Il prezzario evidenzia inoltre gli oneri aziendali per la sicurezza e gli oneri socio ambientali. 5. Il prezzario è approvato con deliberazione della Giunta regionale ed è aggiornato con periodicità annuale. Le modalità di formazione, validazione e aggiornamento del prezzario sono definite dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 66, comma 1, lettera a), numero 4).
5 bis. Ai fini dell’aggiornamento del prezzario di cui al comma 1, è istituita la Commissione istituzionale prezzi (CIP) della Toscana, competente per l’intero territorio regionale, con funzioni consultive e di supporto. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina le attività e le modalità di funzionamento della CIP, anche mediante comitati tecnici di cui fanno parte gli stessi membri della CIP o loro delegati in possesso di competenze specifiche in materia. (74) Comma aggiunto con l.r. 14 settembre 2022, n. 30, art. 1.
5 ter. La CIP è composta, oltre che dal dirigente responsabile del settore competente per materia o da suo delegato, che la presiede:
a) da uno dei direttori generali delle aziende sanitarie e degli altri enti del servizio sanitario regionale o un suo delegato, individuato dal Direttore della direzione regionale competente in materia di sanità;
b) uno dei Soprintendenti delle Soprintendenze all'Archeologia, belle arti e paesaggio per le province della Toscana o un suo delegato, individuato dal Segretario regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Toscana, previa intesa con le competenti autorità statali;
c) il legale rappresentante del Provveditorato alle opere pubbliche Toscana, Marche e Umbria o suo delegato, previa intesa con le competenti autorità statali;
d) il legale rappresentante dell’Associazione regionale dei comuni (ANCI) Toscana o suo delegato;
e) il legale rappresentante di Unione delle province (UPI) Toscana o suo delegato;
f) il legale rappresentante della Città metropolitana di Firenze o suo delegato;
g) il legale rappresentante dell’Unione regionale delle camere di commercio della Toscana o suo delegato, previa intesa con la stessa;
h) il legale rappresentante dell’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) Toscana o suo delegato;
i) il legale rappresentante dell’Associazione nazionale costruttori di impianti e dei servizi di efficienza energetica-ESCo e facility management (ASSISTAL) Toscana o suo delegato;
j) il legale rappresentante dell’Associazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa (CNA) Toscana o suo delegato;
k) il legale rappresentante di Confartigianato imprese Toscana o suo delegato;
l) uno dei legali rappresentanti o suo delegato, designato dai legali rappresentanti dell’Associazione generale cooperative italiane (AGCI) Toscana, della Confederazione cooperative Italiane (Confcooperative) Toscana e della Lega regionale toscana cooperative e mutue (Legacoop) Toscana;
m) il legale rappresentante di Confindustria Toscana o suo delegato;
n) uno dei legali rappresentanti o suo delegato, designato congiuntamente dai legali rappresentanti di Confagricoltura Toscana, Coldiretti Toscana e Confederazione italiana agricoltori (CIA) Toscana;
o) uno dei legali rappresentanti o suo delegato, designato congiuntamente dai legali rappresentanti di Confcommercio Toscana e di Confesercenti Toscana;
p) il legale rappresentante di Confederazione italiana servizi pubblici economici locali (CISPEL) Toscana o suo delegato;
q) il legale rappresentante della rete toscana delle professioni tecniche (RTPT) o suo delegato;
r) il legale rappresentante del Collegio degli ingegneri della Toscana o suo delegato;
s) i legali rappresentanti delle organizzazioni sindacali presenti al tavolo di concertazione generale o loro delegati;
5 quater. La partecipazione alle sedute della CIP della Toscana e alle sedute dei comitati tecnici è a titolo gratuito, e gli stessi organi collegiali operano validamente in caso di presenza di almeno la metà dei rappresentanti dei soggetti pubblici e di almeno la metà dei rappresentanti dei soggetti privati oltre al Presidente o suo delegato. (74) Comma aggiunto con l.r. 14 settembre 2022, n. 30, art. 1.
6. L’Osservatorio provvede alla promozione e alla diffusione della conoscenza del prezzario.