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Legge regionale 23 aprile 2007, n. 23

Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. (14)

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 4.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 maggio 2007

Art. 7
Richiesta di pubblicazione
1. La pubblicazione degli atti di enti ed amministrazioni non regionali è effettuata nella parte (32)

Parola soppressa con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 7.

del BURT individuata dalla presente legge, (33)

Parole inserite con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 7.

a seguito di richiesta rivolta alla direzione del BURT individuata dalla presente legge (33)

Parole inserite con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 7.

da parte degli enti e delle amministrazioni interessate, con indicazione della norma che prescrive la pubblicazione.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le caratteristiche tecniche del testo digitale fornito dagli enti e amministrazioni, nonché la modalità di trasmissione dello stesso alla redazione del BURT per la pubblicazione. (19)

Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 1.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 2.

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Lettera abrogata con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 4.

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Note soppresse

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 118.

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Comma così sostituito con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 1.

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Note soppresse

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Lettera abrogata con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 3 , comma 1.

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Parole sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 3 , comma 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 4

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Articolo così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.