Legge regionale 23 aprile 2007, n. 23
Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. (14)
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 maggio 2007
Art. 5 ter
Parte quarta (29)
1. Sono pubblicati nella parte quarta del BURT:
a) gli atti della Regione e degli enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, aventi natura gestionale e contenenti dati personali;
b) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui all’articolo 5 bis, comma 1, lettere a) e b).
Art. 7
Richiesta di pubblicazione
1. La pubblicazione degli atti di enti ed amministrazioni non regionali è effettuata nella parte (32) del BURT individuata dalla presente legge, (33) a seguito di richiesta rivolta alla direzione del BURT individuata dalla presente legge (33) da parte degli enti e delle amministrazioni interessate, con indicazione della norma che prescrive la pubblicazione.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le caratteristiche tecniche del testo digitale fornito dagli enti e amministrazioni, nonché la modalità di trasmissione dello stesso alla redazione del BURT per la pubblicazione. (19)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



