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Legge regionale 23 aprile 2007, n. 23

Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. (14)

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 4.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 maggio 2007

Art. 5
- Parte seconda
1. Sono pubblicati nella parte seconda del BURT:
a) le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale diverse da quelle di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d); (28)

Lettera così sostituita con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 4.

b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d); (28)

Lettera così sostituita con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 4.

c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e altri di interesse generale;
d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e altri di interesse generale;
e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
f) gli atti della Giunta regionale e dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che tali organi ritengano doversi portare alla conoscenza della generalità dei cittadini;
g) atti della Regione e degli enti locali, la cui pubblicazione è prevista in leggi e regolamenti statali e regionali, non contenenti dati personali; (28)

Lettera così sostituita con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 4.

2. Sono inoltre pubblicati nella parte seconda del BURT gli atti amministrativi emanati dagli organi della Regione, per i quali era prescritta dalla legislazione statale la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica o nel Foglio annunzi legali della provincia.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 2.

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Lettera abrogata con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 4.

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Note soppresse

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 118.

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Comma così sostituito con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 1.

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Note soppresse

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Lettera abrogata con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 3 , comma 1.

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Parole sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 3 , comma 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 4

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Articolo così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 novembre 2024, n. 46 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 7 novembre 2024, n. 46 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 7 novembre 2024, n. 46 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46 , art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 31 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.