Legge regionale 23 aprile 2007, n. 23
Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. (14)
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 maggio 2007
Articolo 18
Banche dati e protezione dei dati personali(39)
1. Al fine di garantire la trasparenza e la conoscibilità degli atti della Regione, gli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale sono pubblicati in apposite banche dati sui rispettivi siti istituzionali, nel rispetto:
a) dei limiti alla trasparenza posti dalla normativa statale;
b) delle regole tecniche sull’interoperabilità dei sistemi e sul valore legale delle pubblicazioni dettate dal
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale). 2. Le banche dati sono fra loro collegate in modo da garantire all’utente agevole consultazione e ricerca.
3. La pubblicazione degli atti amministrativi della Giunta regionale e del Consiglio regionale effettuata ai sensi dei commi 1 e 2, ove i medesimi atti non siano pubblicati sul BURT, ha valenza di pubblicità legale.
4. Nei casi in cui sulla banca dati degli atti amministrativi siano pubblicati atti che, ai sensi della normativa vigente soddisfino i requisiti della pubblicità legale su piattaforme digitali diverse da quelle della Regione Toscana, tale pubblicazione ha funzione notiziale.
5. Nella pubblicazione degli atti amministrativi di cui al comma 1, a tutela dei dati personali eventualmente contenuti negli stessi, si osservano le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), nel rispetto dei principi generali di liceità del trattamento, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati personali trattati.
6. Ai fini della tutela dei dati personali, con deliberazione della Giunta regionale, sono disciplinate le modalità operative e le misure tecniche e organizzative che le strutture regionali richiedenti la pubblicazione sono tenute ad osservare al fine di assicurare il rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali e di quanto previsto al comma 5. (42)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



