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Il testo coordinato è in preparazione e verrà pubblicato quanto prima

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 23

Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. (14)

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 4.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 maggio 2007

Art. 12
1. La pubblicazione del BURT è curata dalla competente struttura della Giunta regionale.
2. Con decreto del dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di sistemi informativi sono definite, di concerto con la competente struttura del Consiglio regionale, acquisito il parere della struttura di cui al comma 1, le regole tecniche relative alla pubblicazione del BURT.
3. Qualora il concerto di cui al comma 2 non si realizzi entro trenta giorni dalla relativa richiesta presentata dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo alla corrispondente struttura del Consiglio regionale, le regole tecniche sono definite con decreto del Direttore generale della Giunta, previo parere del Comitato di direzione di cui all’articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
4. Il decreto di cui al comma 2 disciplina in particolare:
a) le modalità per l’invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione;
b) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pubblicati, in modo da garantirne l’autenticità e l’integrità;
c) le modalità di archiviazione e conservazione dei testi pubblicati;
d) le modalità di realizzazione della sezione del sito istituzionale della Regione Toscana dedicata al BURT, con motore di ricerca idoneo a consentire la navigazione anche ai soggetti diversamente abili.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 2.

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Lettera abrogata con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 4.

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Note soppresse

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 118.

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Comma così sostituito con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 1.

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Note soppresse

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Lettera abrogata con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 3 , comma 1.

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Parole sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 3 , comma 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 4

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Articolo così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46, art. 12.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.