Il testo coordinato è in preparazione e verrà pubblicato quanto prima
Legge regionale 23 aprile 2007, n. 23
Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. (14)
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 maggio 2007
Art. 12
Ordinamento del Bollettino ufficiale (37)
1. La pubblicazione del BURT è curata dalla competente struttura della Giunta regionale.
2. Con decreto del dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di sistemi informativi sono definite, di concerto con la competente struttura del Consiglio regionale, acquisito il parere della struttura di cui al comma 1, le regole tecniche relative alla pubblicazione del BURT.
3. Qualora il concerto di cui al comma 2 non si realizzi entro trenta giorni dalla relativa richiesta presentata dalla struttura della Giunta regionale competente in materia di sistema informativo alla corrispondente struttura del Consiglio regionale, le regole tecniche sono definite con decreto del Direttore generale della Giunta, previo parere del Comitato di direzione di cui all’articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).
4. Il decreto di cui al comma 2 disciplina in particolare:
a) le modalità per l’invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione;
b) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pubblicati, in modo da garantirne l’autenticità e l’integrità;
c) le modalità di archiviazione e conservazione dei testi pubblicati;
d) le modalità di realizzazione della sezione del sito istituzionale della Regione Toscana dedicata al BURT, con motore di ricerca idoneo a consentire la navigazione anche ai soggetti diversamente abili.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.