Menù di navigazione

Legge regionale 4 aprile 2007, n. 18

Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, dell' 11 aprile 2007

Art. 3
1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso (10)

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 26.

all'obitorio (12)

Parole inserite con l.r. 18 ottobre 2016, n. 71, art. 2.

, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per la veglia funebre, al cimitero, al crematorio o dall’uno all’altro di questi luoghi.
2. Il trasporto di cadavere fino alla struttura per la veglia funebre viene autorizzato con provvedimento del comune ove è avvenuto il decesso, previa comunicazione al comune di destinazione. Il comune di destinazione provvede al rilascio del provvedimento di trasporto per il cimitero.
3. Il trasporto di cadavere ai fini della veglia funebre da un comune ad un altro all’interno della Regione Toscana può avvenire impiegando la sola cassa di legno, o casse di materiali diversi da quelli previsti dall’articolo 30 del d.p.r. 285/1990, purché autorizzati dal Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, ed assolvendo l’obbligo della doppia cassa di cui all’articolo 30 del d.p.r. 285/1990 mediante l’utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all’interno della cassa di legno, che garantisca l’impermeabilità del fondo del feretro per un periodo sufficiente all’assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto o dai suoi familiari.
4. Per il trasporto da comune a comune nell’ambito del territorio regionale, non è necessaria l’iniezione conservativa di cui all’articolo 32 del d.p.r. 285/1990.
5. Il medico necroscopo certifica che il trasporto del cadavere, ai fini della veglia funebre, può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.
6. A conclusione della veglia funebre, l’addetto al trasporto, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica:
a) la corrispondenza dell’identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;
b) l’uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della sua destinazione;
c) le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.
7. Dopo aver attestato l’effettuazione delle verifiche di cui al comma 6, l’addetto al trasporto procede a sigillare il feretro.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 23 giugno 2009, n. 31 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 23 giugno 2009, n. 31 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 giugno 2009, n. 31 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 23 giugno 2009, n. 31 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 23 giugno 2009, n. 31 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 23 giugno 2009, n. 31 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Capo inserito con l.r. 23 giugno 2009, n. 31 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 25.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 26.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 18 ottobre 2016, n. 71 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 18 ottobre 2016, n. 71 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.