Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
CAPO II
- Svolgimento contestuale del referendum con le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo
Art. 68
- Ambito applicativo
1. Il presente capo disciplina lo svolgimento del referendum consultivo per l’istituzione dei nuovi comuni che abbia luogo contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.
2. In caso di contestuale svolgimento del referendum di cui al presente titolo e delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, si applicano in quanto compatibili e in quanto non diversamente previsto dal presente capo, le disposizioni di cui al titolo V, capo I, della presente legge e le disposizioni del
decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300 (Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative) convertito dalla
legge 16 luglio 1994, n. 453 .


Art. 69
- Notizia della votazione agli elettori e uffici elettorali di sezione
1. Il termine entro il quale i sindaci provvedono a dare notizia agli elettori mediante pubblica affissione dei manifesti della consultazione referendaria è il medesimo della consultazione elettorale europea cui è abbinato.
2. Gli uffici elettorali di sezione costituiti per le elezioni del Parlamento europeo svolgono anche le operazioni inerenti il referendum consultivo.
Art. 70
- Orari di votazione e scrutinio
1. L’orario di apertura degli uffici elettorali di sezione è quello previsto dalla normativa per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo.
2. Lo spoglio delle schede elettorali relative al referendum è effettuato successivamente a quello dell’elezione del Parlamento europeo.
Art. 71
- Ufficio circoscrizionale per il referendum
1. L’ufficio elettorale provinciale di cui all’
articolo 18 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo) svolge le funzioni dell’ufficio centrale circoscrizionale per il referendum descritte agli articoli 65 e 66.

Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.