Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 83
- Norma finanziaria per il caso di svolgimento contestuale di referendum
1. Le operazioni relative ai referendum regionali si considerano, ai fini degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione, come operazioni aggiuntive a carico della Regione nella misura stabilita dall’
articolo 1, comma 3, della legge 13 marzo 1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione), modificata dalla
legge 16 aprile 2002, n. 62 (Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale).


Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.