Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 80
- Propaganda e accesso ai mezzi di informazione durante le campagne referendarie
1. La propaganda relativa allo svolgimento dei referendum previsti dalla presente legge è consentita dal trentesimo giorno antecedente a quello della votazione; ad essa si applicano le disposizioni contenute nella
legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale), da ultimo modificata dal
decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131 (Disposizioni urgenti in materia elettorale) convertito dalla
legge 13 luglio 1999, n. 225 (Conversione in legge, con modificazioni, del
d.l. 13 maggio 1991, n. 131 , recante disposizioni urgenti in materia elettorale).




2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni della
l. 212/1956 ai partiti o gruppi politici che partecipino direttamente alla competizione elettorale, si intendono attribuite ai partiti o gruppi politici che siano rappresentati in Consiglio regionale e ai promotori del referendum, questi ultimi considerati un unico soggetto.

3. Ai fini dell'applicazione della
l. 212/1956 , in ogni caso è rivolta istanza al comune entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione per l'assegnazione dei prescritti spazi.

4. L’accesso ai mezzi di informazione durante le campagne referendarie è disciplinato dalla
legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), come modificata dalla
legge 6 novembre 2003, n. 313 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali).


Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.