Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 71
- Ufficio circoscrizionale per il referendum
1. L’ufficio elettorale provinciale di cui all’
articolo 18 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo) svolge le funzioni dell’ufficio centrale circoscrizionale per il referendum descritte agli articoli 65 e 66.

Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.