Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 68
- Ambito applicativo
1. Il presente capo disciplina lo svolgimento del referendum consultivo per l’istituzione dei nuovi comuni che abbia luogo contestualmente alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.
2. In caso di contestuale svolgimento del referendum di cui al presente titolo e delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, si applicano in quanto compatibili e in quanto non diversamente previsto dal presente capo, le disposizioni di cui al titolo V, capo I, della presente legge e le disposizioni del
decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300 (Norme per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni europee, regionali ed amministrative) convertito dalla
legge 16 luglio 1994, n. 453 .


Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.