Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 38
- Ufficio centrale regionale e uffici centrali circoscrizionali
1. Entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum sono costituiti, rispettivamente presso i tribunali che hanno sede nei capoluoghi di provincia e presso la Corte d’appello di Firenze, gli uffici centrali circoscrizionali e l’Ufficio centrale regionale per il referendum, composti nei modi previsti dall’
articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale).

2. Per tutte le operazioni elettorali non previste dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 ) e alla
legge
25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).


Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.