Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 37
- Disciplina della votazione
1. Hanno diritto di partecipare ai referendum abrogativi tutti gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un comune della Regione.
2. La votazione si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.
4. Ai fini della votazione per il referendum si applica la ripartizione in circoscrizioni elettorali stabilita dall’articolo 7 della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale).
5. L’elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle norme del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 .

6. Per l’esercizio del diritto di voto si applica il
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l’istituzione, le modalità di rilascio, l’aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell’
articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120 ).


Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.