Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 2
- Pubblicazione delle deliberazioni statutarie ai fini della richiesta di referendum
1. La deliberazione statutaria approvata ai sensi dell'
articolo 123, secondo comma, della Costituzione , è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta regionale entro dieci giorni dalla data della seconda deliberazione del Consiglio regionale.

2. Il Presidente della Giunta regionale, entro dieci giorni dal ricevimento, pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (b.u.r.t.):
a) il testo della deliberazione statutaria, senza formula di promulgazione e senza numerazione, preceduta dalla intestazione: "Testo di deliberazione statutaria della Regione Toscana approvato a norma dell'
articolo 123, secondo comma, della Costituzione ", seguita dal titolo della deliberazione stessa e dalla data della approvazione della medesima;

b) l'avviso che entro tre mesi dalla pubblicazione un cinquantesimo degli elettori della Regione, calcolato sulla base del numero totale di essi accertato nell'ultima revisione delle liste elettorali per l'elezione del Consiglio regionale in carica, o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere di procedere a referendum popolare a norma dell'
articolo 123, terzo comma, della Costituzione e ai sensi della presente legge. Nell’avviso è indicato il numero minimo di firme occorrenti per l’iniziativa da parte degli elettori, corrispondente ad un cinquantesimo degli elettori della Regione.

3. Alla pubblicazione di cui al comma 2 è allegato il modello, recante il quesito formulato ai sensi dell’articolo 6, da utilizzare, a pena di nullità, per l’esercizio dell’iniziativa referendaria di cui agli articoli 5 e 10, e per la raccolta delle sottoscrizioni di cui all'articolo 11.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.