Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 12
- Autenticazione delle firme
1. Le firme sono autenticate da uno dei soggetti e secondo le modalità indicate (4) dall’
articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale), come modificato dall’
articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 e dall’
articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n.120 .



2. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell’elettore analfabeta o impossibilitato ad apporre la propria firma.
3. L’autenticazione reca l’indicazione della data e può essere unica per tutte le firme contenute in ciascun foglio. In tal caso essa indica il numero delle firme autenticate.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.