Legge regionale 23 novembre 2007, n. 62
Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Bollettino Ufficiale n. 40, parte prima, del 30 novembre 2007
Art. 10
- Iniziativa
1. Quando la richiesta di referendum è promossa da un quinto dei componenti il Consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Presidente del Consiglio regionale o da un dirigente del Consiglio da lui delegato, con attestazione che i richiedenti sono consiglieri regionali in carica. Non è necessaria altra documentazione.
2. La richiesta di referendum è depositata presso l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.
3. Il responsabile del procedimento, individuato dall’Ufficio di presidenza, redige e rilascia in copia ai delegati di cui al comma 4, il verbale che attesta l’avvenuto deposito, indicando il giorno e l’ora. Il verbale è sottoscritto dai delegati e dal responsabile del procedimento.
4. I richiedenti indicano, nel verbale di cui al comma 3, i nomi, cognomi, il domicilio e gli eventuali ulteriori recapiti postali, telefonici, telematici e di telefax, di due delegati, scelti fra i promotori stessi, ai quali è attribuita la funzione di rappresentare i sottoscrittori della richiesta di referendum. I due delegati:
a) ricevono tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento referendario;
b) intervengono, personalmente o mediante loro rappresentanti designati per iscritto di volta in volta, nelle fasi del procedimento;
c) esercitano le azioni, i ricorsi e le altre iniziative a tutela del referendum.
5. Tutte le comunicazioni ai delegati di cui al comma 4 sono effettuate mediante posta elettronica certificata o, in mancanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
6. Il responsabile del procedimento, entro due giorni dal deposito, trasmette copia del verbale di cui al comma 3 e il testo del quesito referendario al Collegio di garanzia, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione sul b.u.r.t.
7. Salvo quanto disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dettate dalla presente legge per la richiesta di referendum ai sensi dell’
articolo 123, terzo comma, della Costituzione , ad iniziativa degli elettori.

Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 18 giugno 2013, n. 30 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 18 dicembre 2015, n. 78 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.