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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 31 luglio 2007

Art. 10
- Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 16/1999
1. L’articolo 25 della l.r. 16/1999, già sostituito dall’articolo 6 della legge regionale 21 febbraio 2001, n. 10, è sostituito dal seguente:
Art. 25 - Sanzioni amministrative
1. Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo II si applicano le seguenti sanzioni:
a) da euro 30,00 a euro 180,00 per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza l’autorizzazione di cui all’articolo 2 ovvero con autorizzazione scaduta ovvero non avendo riportato la data sull’autorizzazione turistica e per chi effettua la raccolta nelle zone di cui all’articolo 11 e all’articolo 12 senza averne titolo;
b) da euro 10,00 a euro 60,00 per chi effettua la raccolta dei funghi epigei spontanei senza avere con sé un documento di riconoscimento, copia dell’autorizzazione a fini scientifici ovvero la ricevuta del versamento degli importi di cui all’articolo 8, lettere a), b) e c), nonché i documenti richiesti ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1 bis, lettera c), purché tale documentazione venga esibita entro dieci giorni dalla contestazione all’ufficio da cui dipendono gli agenti che hanno effettuato l’accertamento;
c) da euro 30,00 a euro 180,00 per la raccolta effettuata oltre i limiti massimi consentiti;
d) da euro 50,00 a euro 300,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, commi 1 e 2;
e) da euro 30,00 a euro 180,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 3;
f) da euro 5,00 a euro 30,00 per ogni esemplare raccolto di Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso, di Hygrophorus marzuolus o Calocybe gambosa (Tricholoma georgii) con diametro del cappello inferiore a centimetri 2, di funghi del gruppo Boletus con un cappello di diametro inferiore a centimetri 4, e comunque con un importo massimo di euro 1.000,00;
g) da euro 30,00 a euro 180,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 3;
h) da euro 50,00 a euro 300,00 per l’esercizio della raccolta nelle aree di cui all’articolo 13, comma 4, salvo sanzioni di importo maggiore eventualmente stabilite dagli organi di gestione;
i) da euro 30,00 a euro 180,00 per l’esercizio della raccolta nelle aree di cui all’articolo 13, commi 5 e 6;
l) da euro 50,00 a euro 300,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 7;
m) da euro 50,00 a euro 300,00 per la violazione dei divieti temporanei di cui all’articolo 14;
n) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per la tabellazione di aree di raccolta riservata a fini economici o di raccolta a pagamento, in assenza di regolare autorizzazione o per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nei regolamenti di gestione
.
2.
Per la violazione delle disposizioni di cui al titolo III si applicano le seguenti sanzioni:
a) da euro 130,00 a euro 780,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18, all’articolo 21, commi da 1 a 5 e all’articolo 21 bis, comma 1;
b) da euro 52,00 a euro 312,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 21, comma 6;
c) da euro 130,00 a euro 780,00 per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 22.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.