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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 31 luglio 2007

CAPO VII
- Commissioni e comitati
SEZIONE I
- Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1988, n. 70 (Trattamento economico ai membri di alcuni comitati e commissioni regionali)
Art. 53
1. L’alinea del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1988, n. 70 (Trattamento economico ai membri di alcuni comitati e commissioni regionali) è sostituito dal seguente:
1. La presente legge disciplina l'indennità ed il rimborso spese, nonché il trattamento economico di missione per il presidente, i componenti ed i segretari dei seguenti organismi:
”.
2. Le lettere c), d) ed e) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 70/1988 sono abrogate.
Art. 54
1. All’articolo 2 della l.r. 70/1988 le parole “
L. 60.000
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 29,00
” e le parole “
L. 50.000
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 25,00
”.
Art. 55
1. All’articolo 3 della l.r. 70/1988 le parole “
L. 50.000
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 25,00
” e le parole “
L. 40.000
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 20,00
”.
Art. 56
- Abrogazione dell’articolo 4 della l.r. 70/1988
1. L’articolo 4 della l.r. 70/1988 è abrogato.
- Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese)
Art. 57
1. Alla lettera e) del comma 1 della legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda regionale agricola di Alberese) le parole: “
Euro 774
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 735,00
”.
2. Alla lettera f) del comma 1 della l.r. 83/1995 le parole: “
Euro 413
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 392,00
”.
- Modifiche alla legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale “ARSIA”)
Art. 58
1. Il comma 10 dell’articolo 13 della legge regionale 10 giugno 1993, n. 37 (Istituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione nel settore agricolo forestale “ARSIA”) è sostituito dal seguente:
10. Al presidente del comitato spetta un’indennità annua pari al 14,25 per cento del compenso spettante all’amministratore. Agli altri componenti spetta un’indennità annua pari al 9,5 per cento.
”.
SEZIONE IV
- Modifiche alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio)
Art. 59
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio) è sostituita dalla seguente:
d) due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali, su proposta dell’ANCI e dell’UPI
”;
2. Al comma 11 dell’articolo 2 della l.r. 67/1993 le parole “
L. 100.000
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 49,00
”.
Art. 60
1. Al comma 12 dell’articolo 6 della l.r. 67/1993 le parole “
L. 100.000
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 49,00
”.
- Modifiche alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale)
Art. 61
1. Al comma 1 dell’articolo 26 bis della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) le parole “
euro 2500,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 2.375,00
” e le parole “
euro 200,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 190,00
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 26 bis della l.r. 42/1998 le parole “
euro 2500,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 2.375,00
” e le parole “
euro 200,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 190,0
0”.
3. Al comma 3 dell’articolo 26 bis della l.r. 42/1998 le parole “
euro 750,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 712,00
” e le parole “
euro 75,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
euro 71,00
” .
- Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale)
Art. 62
- Soppressione del Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico
Art. 63
- Soppressione del Comitato regionale contro l’inquinamento atmosferico. Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) articolo 7 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 33 (Norme per la tutela della qualità dell’aria);
b) articolo 4 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 63 (Norme in materia di zone a rischio di episodi acuti di inquinamento atmosferico e modifiche alla l.r. 5 maggio 1994, n. 33).

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.