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Legge regionale 27 luglio 2007, n. 40

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2007

Bollettino Ufficiale n. 22, parte prima, del 31 luglio 2007

CAPO V
- Politiche territoriali e ambientali
SEZIONE I
- Inquinamento acustico. Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998 n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico)
Art. 38
- Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 89/1998
1. Dopo l’articolo 17 della legge regionale 1 dicembre 1998 n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico) è inserito il seguente:
Art. 17 bis - Prima attuazione del d.lgs. 194/2005
1. Il Comune di Firenze è individuato come agglomerato con più di 250.000 abitanti per gli effetti del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale).
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati gli agglomerati compresi fra 100.000 e 250.000 abitanti per gli effetti del d.lgs. 194/2005.
3. Il Comune di Firenze è l’autorità competente all’elaborazione delle mappe acustiche strategiche e dei dati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), nonché dei piani di azione di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a) del d.lgs. 194/2005, per l’agglomerato di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il comune ricompreso nell’agglomerato avente il maggior numero di abitanti è l’autorità competente all’elaborazione delle mappe acustiche strategiche e dei dati di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), nonché dei piani di azione di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a) del d.lgs. 194/2005, per gli agglomerati individuati nella deliberazione di cui al comma 2 del presente articolo.
”.
SEZIONE II
- Emergenza idrica. Modifiche alla legge regionale 21 maggio 2007, n. 29 (Norme per l’emergenza idrica per l’anno 2007. Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 “Norme di attuazione Sito esternodella legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche)" e alla legge regionale 11 dicembre 1998 n. 91 “Norme per la difesa del suolo”)
Art. 39
1. Dopo il comma 1 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 29 (Norme per l’emergenza idrica per l’anno 2007. Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 “Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. (Disposizioni in materia di risorse idriche)" e alla legge regionale 11 dicembre 1998 n. 91 “Norme per la difesa del suolo”) è inserito il seguente:
1 bis. In caso di superamento dello stato di emergenza idrica idropotabile, la Giunta regionale, anche su proposta delle province e degli ATO, può dichiararne la cessazione, con propria deliberazione, anche per parti del territorio regionale.
”.
Art. 40
1. Il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 29/2007 è sostituito dal seguente:
1. Le province, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza idrica idropotabile di cui all’articolo 1, sulla base dei piani operativi per l’emergenza idrica di cui all’articolo 7 bis della l.r. 81/1995, sentite le autorità di bacino, possono procedere:
a) alla sospensione del rilascio di nuove concessioni o autorizzazioni al prelievo idrico per usi diversi da quello idropotabile;
b) alla emanazione dei provvedimenti limitativi di propria competenza, in materia di usi idrici diversi da quello idropotabile.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 5 della l. r. 29/2007 è sostituito dal seguente:
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
a) alle concessioni ad uso zootecnico per le quali è prescritta la potabilità delle acque;
b) alle concessioni ad uso diverso da quello idropotabile, i cui titolari utilizzino sistemi di risparmio dell'acqua.
”.

Note del Redattore:

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Articolo abrogato con l.r. 20 dicembre 2016, n. 86 , art. 160.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.