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Legge regionale 28 giugno 2007, n. 36

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima del 2 luglio 2007

Art. 7
1. Dopo l’articolo 17 bis della l.r. 16/2000 è inserito il seguente:
Art. 17 ter - Dispensari farmaceutici
1. Le sedi farmaceutiche relative a dispensari a servizio continuativo annuale, non stagionale, qualora il fatturato servizio sanitario nazionale relativo all’anno 2004 superi il valore di euro 200.000,00, sono assegnate ciascuna al farmacista, indicato dal titolare del dispensario, che sia risultato idoneo in almeno un concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, che sia in possesso di locali idonei all’apertura situati all’interno della sede corrispondente indicata in pianta organica e che assicuri l’immediata continuità del servizio farmaceutico.
2. I dispensari farmaceutici annuali, non stagionali, sono trasformati in proiezioni delle farmacie dai quali dipendono qualora il relativo fatturato servizio sanitario nazionale non abbia superato nell’anno 2004 il valore di euro 200.000,00. Per attivare la proiezione sostitutiva di un dispensario esistente, si procede al riassorbimento della sede farmaceutica del dispensario nella sede di origine e all’avvio delle procedure di cui all’articolo 17.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.