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Legge regionale 28 giugno 2007, n. 36

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima del 2 luglio 2007

Art. 17
- Norma transitoria
1. Non si applicano le disposizioni della presente legge ai procedimenti in corso derivanti dalle piante organiche già approvate dal Consiglio regionale alla data della sua entrata in vigore. Per i seguenti procedimenti, continuano ad applicarsi le norme previgenti:
a) provvedimenti relativi all’assegnazione/autorizzazione all’apertura delle farmacie afferenti le sedi farmaceutiche dei concorsi, già espletati, delle Province di Lucca ed Arezzo;
b) provvedimenti relativi alla dichiarazione di sedi vacanti disponibili per l’esercizio pubblico, relativa offerta in prelazione ed assegnazione ai comuni;
c) termine per il rilascio dell’autorizzazione all’apertura delle farmacie a seguito dell’esercizio del diritto di prelazione da parte dei comuni, di cui agli articoli 14 e 21 della l.r. 16/2000.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.