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Legge regionale 28 giugno 2007, n. 36

Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima del 2 luglio 2007

Art. 12
- Sostituzione dell'articolo 26 della l.r. 16/2000
1. L’articolo 26 della l.r. 16/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 26 - Orario di apertura delle farmacie
1. Le farmacie urbane debbono garantire un orario di apertura settimanale non inferiore a quaranta ore suddiviso in almeno cinque giorni.
2. Le farmacie rurali debbono garantire un orario settimanale complessivamente non inferiore a trentasei ore suddiviso su almeno cinque giorni.
3. Le farmacie situate nei centri commerciali, fatto salvo l’obbligo del rispetto dei turni del bacino di servizio nel quale sono inserite, possono adottare l’orario di apertura del centro ove sono ubicate.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.