Menù di navigazione

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 23

Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. (14)

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 4.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 maggio 2007

Art. 5 bis
1. Sono pubblicati nella parte terza del BURT:
a) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
b) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
d) gli avvisi per il conferimento di incarichi esterni e di collaborazione coordinata e continuativa, ove previsto dalla disciplina della materia.
2. Sono inoltre pubblicati nella parte terza, ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Restano ferme le forme di pubblicazione ivi previste ed i relativi effetti.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 118.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera abrogata con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 3 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 3 , comma 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 4

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 7 novembre 2024, n. 46 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 novembre 2024, n. 46 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46 , art. 8.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 novembre 2024, n. 46 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46 , art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46 , art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 31 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.