Legge regionale 23 aprile 2007, n. 23
Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. (14)
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 maggio 2007
Art. 4
Parte prima (27)
1. Sono pubblicati nella parte prima del BURT:
a) lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche ai fini notiziali ai sensi dell’
articolo 123 della Costituzione ;
articolo 123 della Costituzione ; b) le leggi e i regolamenti regionali, e i loro testi coordinati;
c) il programma regionale di sviluppo (PRS), il documento di economia e finanza regionale (DEFR), le note di aggiornamento al DEFR (NADEFR), e ogni altro atto di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );
d) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale connessi alle leggi ed agli atti di cui alla lettera c);
e) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
f) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Toscana o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità di leggi della Regione Toscana, i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Toscana;
g) gli atti degli organi politici e della struttura operativa regionale che determinano l’interpretazione delle norme giuridiche o dettano indirizzi per la loro applicazione;
h) le ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
i) le ordinanze del Presidente della Giunta regionale in qualità di commissario delegato, soggetto attuatore o commissario straordinario di Governo.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



