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Legge regionale 23 aprile 2007, n. 23

Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. (14)

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47, art. 4.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 maggio 2007

Art. 4
1. Sono pubblicati nella parte prima del BURT:
a) lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche ai fini notiziali ai sensi dell’Sito esternoarticolo 123 della Costituzione ;
b) le leggi e i regolamenti regionali, e i loro testi coordinati;
c) il programma regionale di sviluppo (PRS), il documento di economia e finanza regionale (DEFR), le note di aggiornamento al DEFR (NADEFR), e ogni altro atto di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );
d) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale connessi alle leggi ed agli atti di cui alla lettera c);
e) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
f) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Toscana o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità di leggi della Regione Toscana, i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Toscana;
g) gli atti degli organi politici e della struttura operativa regionale che determinano l’interpretazione delle norme giuridiche o dettano indirizzi per la loro applicazione;
h) le ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
i) le ordinanze del Presidente della Giunta regionale in qualità di commissario delegato, soggetto attuatore o commissario straordinario di Governo.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 2.

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Lettera abrogata con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 4.

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Note soppresse

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Comma inserito con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 31 maggio 2013, n. 27 , art. 2.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 4.

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Articolo abrogato con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 118.

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Comma così sostituito con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 5 febbraio 2014, n. 6 , art. 2.

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Parola così sostituita con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 1.

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Note soppresse

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Lettera abrogata con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 3 , comma 1.

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Parole sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 3 , comma 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 5 agosto 2022, n. 29 , art. 4

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Articolo così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46 , art. 3.

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Lettera così sostituita con l.r. 7 novembre 2024, n. 46 , art. 4.

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Parole così sostituite con l.r. 7 novembre 2024, n. 46 , art. 6.

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Comma così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46 , art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 7 novembre 2024, n. 46 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46 , art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 7 novembre 2024, n. 46 , art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 31 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.