Legge regionale 23 aprile 2007, n. 23
Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. (14)
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 maggio 2007
Art. 2
- Validità degli atti pubblicati
1. Il BURT è pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti pubblicati.
2. La pubblicazione degli atti sul BURT ha valore legale.
2 ter. I bilanci, i consuntivi e altri tipi di atti di rilevanti dimensioni, di per sé o per i relativi allegati, sono pubblicati in appositi supplementi. (25)
3. La pubblicazione dei testi coordinati e delle note di cui all’articolo 10 ha solo carattere informativo.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



