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Legge regionale 4 aprile 2007, n. 18

Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri.

Bollettino Ufficiale n. 8, parte prima, dell' 11 aprile 2007

Art. 2
- Trasporto di salme
1. Qualora il decesso avvenga in abitazioni che siano inadatte per l'osservazione, e comunque in caso di espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso idonei spazi delle strutture adibite a commiato (11)

Parole aggiunte con l.r. 18 ottobre 2016, n. 71, art. 1.

. (3)

Comma così sostituito con l.r. 23 giugno 2009, n. 31, art. 3.

(9)

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 25.

2. Nei casi di cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica. (4)

Parole soppresse con l.r. 23 giugno 2009, n. 31, art. 3.

3. La certificazione medica di cui al comma 2, è titolo valido per il trasporto della salma purché il tragitto si svolga interamente all'interno della Regione Toscana.
4. Il trasporto deve avvenire con mezzi idonei; durante il trasporto, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque, non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Note del Redattore:

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Capo inserito con l.r. 23 giugno 2009, n. 31 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 23 giugno 2009, n. 31 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 23 giugno 2009, n. 31 , art. 3.

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Parole soppresse con l.r. 23 giugno 2009, n. 31 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 23 giugno 2009, n. 31 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 23 giugno 2009, n. 31 , art. 5.

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Capo inserito con l.r. 23 giugno 2009, n. 31 , art. 6.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 25.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 26.

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Parole aggiunte con l.r. 18 ottobre 2016, n. 71 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 18 ottobre 2016, n. 71 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.