Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9
Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 22 febbraio 2007
Art. 7
- Disposizioni transitorie
1. Per i primi tre anni dalla sottoscrizione del protocollo di cui all’articolo 3, comma 3 (9), gli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti, provvedono all'iscrizione negli elenchi, di cui all' articolo 3 , dei medici che risulteranno in possesso di titoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, comma 3. (7)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.