Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9
Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 22 febbraio 2007
Art. 6
- Formazione
1. Gli istituti pubblici e privati di formazione, singolarmente o in associazione, che operano nel settore delle medicine complementari e che possono attestare, attraverso idonea documentazione, di ottemperare ai criteri indicati nell' articolo 5 , comma 1, lettera a), e che adottano programmi di studio conformi ai criteri definiti ai sensi dell' articolo 5 , comma 1, lettera e), possono ottenere previo parere degli ordini professionali di cui all’articolo 3, comma 1, competenti per territorio,(15) (6) l'iscrizione all'elenco degli istituti di formazione accreditati dalla Regione, di cui all' articolo 5 , comma 1, lettera b); il venire meno dei requisiti richiesti determina la revoca del riconoscimento.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.