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Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9

Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 22 febbraio 2007

Art. 3
- Elenchi dei medici esercenti medicine complementari
1. Gli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti istituiscono elenchi di professionisti esercenti le medicine complementari di cui all'articolo 2 della presente legge, e rilasciano specifica certificazione circa il possesso dei requisiti di cui al comma 3. (2)

Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2007, n. 31, art 2.

2. Possono iscriversi agli elenchi di cui al presente articolo, i medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari e i farmacisti in possesso dei titoli previsti dal comma 3.(2)

Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2007, n. 31, art 2.

3. Gli ordini professionali e la Regione Toscana, sulla base di un protocollo di intesa:
a) definiscono i criteri sufficienti per l’ammissione all’elenco dei medici chirurghi, odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti che praticano le medicine complementari di cui all'articolo 2;
b) definiscono le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.(3)

Comma così sostituito con ll.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art 2.


Note del Redattore:

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Parole aggiunte con l.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art 2.

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Comma così sostituito con ll.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art 2.

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Parole inserite con l.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art. 3.

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Lettera soppressa con l.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art. 4.

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Parole aggiunte con l.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 49.

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Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 21.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 22.

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Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 22.

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Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 23.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 23.

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Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.