Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9
Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 22 febbraio 2007
Art. 2
- Medicine complementari
1. Le disposizioni normative della presente legge riguardano le seguenti medicine complementari:
a) agopuntura;
b) fitoterapia;
c) omeopatia, articolata nelle tre sotto-discipline dell’omeopatia, dell’omotossicologia e dell’antroposofia; (10)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.