Menù di navigazione

Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9

Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 22 febbraio 2007

Art. 2
- Medicine complementari
1. Le disposizioni normative della presente legge riguardano le seguenti medicine complementari:
a) agopuntura;
b) fitoterapia;
c) omeopatia, articolata nelle tre sotto-discipline dell’omeopatia, dell’omotossicologia e dell’antroposofia; (10)

Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58, art. 21.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con ll.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art. 3.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera soppressa con l.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art. 4.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole aggiunte con l.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 25 maggio 2007, n. 31 , art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 24 ottobre 2008, n. 56 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 21 marzo 2011, n. 10 , art. 49.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole inserite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 21.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 22.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole soppresse con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma inserito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 23.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 24.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.