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Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 3 agosto 2006

Art. 17
- Consulta regionale del servizio civile
1. E' istituita la Consulta regionale del servizio civile quale organo consultivo della Giunta regionale nella materia oggetto della presente legge.
2 . La composizione e la procedura per la nomina della Consulta è definita dal regolamento di cui all’articolo 19, che garantisce:
a) la presenza di un numero di componenti non superiore a quindici;
b) la presenza alle sedute della Consulta di un rappresentante della Giunta regionale;
c) la rappresentanza dei seguenti enti o organismi:
1) organismi di rappresentanza dei giovani che svolgono servizio civile regionale;
2) enti e organizzazioni iscritti all’albo degli enti di servizio civile;
3) parti sociali rappresentative a livello regionale;
3. La Consulta dura in carica per il periodo della legislatura regionale.
4. Le modalità di funzionamento della Consulta sono disciplinate con regolamento interno, approvato dalla Consulta stessa.
5. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito. (69)

Parole soppresse con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 7.


Note del Redattore:

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Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 82. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 17.

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Comma inserito con l.r. 29 giugno 2011, n. 25 , art. 29.

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Parole così sostituite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 2.

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Lettera prima sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3, ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51, art. 53.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3.

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Comma abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 7.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Comma inserito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Comma così sostituito l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Comma aggiunto con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 9.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

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Lettera aggiunta con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 11.

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Comma abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 11.

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Parole aggiunte con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 11.

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Parole così sostituite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 12.

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Comma aggiunto con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 12.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 13.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 14.

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Comma così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 15.

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Lettera così sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Lettera inserita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Parole inserite con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 16.

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Articolo così sostituito con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 18.

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Vedi con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 20 (Norme transitorie e finali).

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Comma così sostituito con l.r. 26 settembre 2014, n. 53 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 26 settembre 2014, n. 53 , art. 2.

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Lettera così sostituita con l.r. 11 maggio 2016, n. 32 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 3.

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Parola così sostituita con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 4.

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Articolo così sostituto con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 5.

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Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 6.

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Parola così sostituita con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 9.

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Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 18 luglio 2023, n. 27, art. 10.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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