Legge regionale 25 luglio 2006, n. 35
Istituzione del servizio civile regionale (57)
Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 3 agosto 2006
Art. 13
- Sistema informativo
1. La Regione, anche con il concorso delle province, cura il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dei progetti di servizio civile regionale, secondo le modalità definite dal regolamento di cui all' articolo 19
2. La Regione provvede alla realizzazione e all'aggiornamento della banca dati dei progetti di servizio civile regionale con finalità di supporto alla costituzione di un sistema informativo e alla programmazione del servizio stesso.
Note del Redattore:
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 14 dicembre 2009, n. 75 , art. 82. Poi l'articolo è abrogato con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 17.
Lettera prima sostituita con l.r. 2 marzo 2012, n. 7 , art. 3, ed ora così sostituita con l.r. 6 luglio 2020, n. 51 , art. 53.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.